STATUTO

Sezione prima. Norme generali

Art.1 (Disposizioni costitutive)

I. E' costituita l'Associazione Alumni del Collegio Superiore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in forma abbreviata 'Associazione'.

II. Hanno titolo a far parte come soci ordinari dell'Associazione gli ex Allievi del Collegio Superiore, in forma abbreviata Alumni.

III. Hanno titolo a far parte come soci studenti dell’Associazione gli Allievi del Collegio Superiore, senza diritto di voto attivo e passivo. I soci studenti diventano soci ordinari dell’Associazione all’uscita dal Collegio Superiore.

Art. 2 (Sede)

I. L’Associazione ha sede in Bologna, presso la Sede del Collegio Superiore. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo e notificato ai soci.

Art. 3 (Finalità associative)

I. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

II. L’Associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo di:

  1. mantenere vivi i vincoli culturali e le tradizioni di collegialità tra gli Alumni;
  2. favorire i contatti tra gli Alumni e il Collegio;
  3. promuovere iniziative in favore del Collegio Superiore;
  4. promuovere iniziative culturali volte ad incoraggiare i rapporti tra le varie discipline;
  5. cooperare con altre istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni.

Art.4 (Patrimonio)

I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

II. Il patrimonio dell’Associazione deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

III. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Restano ammesse le erogazioni di contributi, donazioni modali e borse di studio a favore dei soci studenti.

IV. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

V. L’Associazione può accettare, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, vincolati o liberi da vincoli di scopo, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali. Nel caso in cui tali offerte siano vincolate a scopi specifici, l’Associazione provvede a tenerne traccia nel proprio bilancio e adopera tutti i mezzi necessari per rispettarne il vincolo.

VI. Il Consiglio Direttivo emana apposito regolamento per disciplinare l’accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti. Si intendono automaticamente accettate tutte le erogazioni, donazioni e lasciti di modico valore.

VII. L’Associazione può decretare lo svincolo di fondi vincolati, nel caso in cui lo scopo sia stato raggiunto o ne sia divenuta impossibile la realizzazione. L’Assemblea straordinaria delibera lo svincolo dei fondi su proposta del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.

Art.5 (Soci)

I. Diventano soci dell’Associazione coloro che, avendone titolo, ne facciano richiesta. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda, anche con mezzo telematico, al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, l’impegno ad osservarne Statuto e regolamenti ed accettando il trattamento dei propri dati personali da parte dell’Associazione.

II. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel Libro dei soci.

III. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

IV. I soci ordinari pagheranno una quota minima annuale, stabilita dall’Assemblea ordinaria durante la prima approvazione del bilancio preventivo per l’anno di esercizio.

V. Ai soci viene consegnata, anche in forma telematica, l’Informativa sulla privacy e sul trattamento dei propri dati personali. Il titolare del trattamento dei dati dei soci è l’Associazione, tramite il suo rappresentante legale.

VI. L’Associazione tiene un Libro dei soci, custodito presso la sede ed a cura del Presidente o suo delegato.

VII. E’ compito dei soci mantenere le proprie informazioni ed i propri contatti aggiornati e, in caso di modifica o cambiamento, darne prontamente comunicazione al Consiglio Direttivo, anche con mezzo telematico.

Art.6 (Perdita della qualifica di socio)

I. La qualifica di socio può venir meno per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.

II. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

III. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora

  1. non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro l’anno;
  2. ritirino il consenso relativo al trattamento dei propri dati personali.

IV. Nel caso di gravi motivi e/o violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi motivi:

  1. la condanna ad una pena che comporta, anche temporaneamente, l’interdizione dai pubblici uffici;
  2. la condanna per aggressione, ingiuria o diffamazione ai danni di un altro socio;
  3. azioni che causano perdite economiche o che danneggiano l’immagine dell’Associazione.

V. Prima di procedere all'esclusione devono essere notificati al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro dieci giorni dalla notifica, tranne che per l’ipotesi di decadenza automatica. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal Libro dei soci.

VI. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

VII. La riammissione del socio che, per qualsiasi motivo, abbia perso la qualifica è subordinata al venir meno delle cause che ne hanno causato la decadenza o l’esclusione. Le quote associative, dovute ed eventualmente non versate, devono comunque essere saldate prima della riammissione.

Art.7 (Modifiche statutarie)

I. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci ordinari. In entrambi i casi, il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria entro 30 giorni.

II. (Prima lettura) Il testo delle modifiche deve essere allegato alla convocazione dell’Assemblea straordinaria, ove per la loro approvazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto.

III. (Seconda lettura) Nel caso in cui la maggioranza degli aventi diritto non abbia votato favorevolmente ma la maggioranza dei presenti abbia votato favorevolmente, il testo delle modifiche viene portato nuovamente in votazione alla successiva Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente entro 30 giorni, ove per la loro approvazione è richiesta la maggioranza dei soci ordinari presenti, purché superiore ad un decimo degli aventi diritto.

IV. Fatto salvi gravi motivi di carattere organizzativo, l’Assemblea delibera di estendere le votazioni relative alle modifiche statutarie telematicamente a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, approvando modalità e tempi di scrutinio del risultato e nominando un’apposita commissione elettorale tra i soci. Le votazioni sulle modifiche statutarie hanno carattere palese.

Art.8 (Scioglimento dell'Associazione)

I. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria e richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci ordinari.

II. In caso di scioglimento, l'Assemblea che lo ha decretato delibera anche sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione.


Sezione seconda. Organi dell'Associazione

Art.9 (Organi)

I. L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

II. Sono organi dell’Associazione:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l'Organo di Controllo.

III. Tutti gli organi dell’Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

IV. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro dei soci;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

V. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art.10 (Assemblea)

I. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

II. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano. Nel caso in cui sia stata convocata su richiesta dei soci, è presieduta dal socio primo firmatario della richiesta di convocazione. In ultima istanza è presieduta dal socio presente più anziano. Spetta a chi presiede l’Assemblea constatare il diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa, nonché curare la redazione del processo verbale.

III. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o entro trenta giorni da quando ne sia stata fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative.

IV. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, mediante delega scritta. Il numero di deleghe che un socio può ricevere è limitato a cinque.

V. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

VI. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati per delega) almeno un quarto dei soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Esse deliberano sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti o rappresentati.

VII. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione di apposito “Avviso di convocazione” telematico ovvero, in subordine, con affissione presso la sede associativa, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione deve prevedere ordine del giorno, orario, luogo e modo di svolgimento dell’Assemblea. L'Assemblea deve riunirsi entro 30 giorni dall'avviso di convocazione.

VIII. L’Associazione tiene, custodito presso la sede ed a cura del Consiglio Direttivo o suo delegato, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

IX. L’Assemblea ordinaria:

  1. elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;
  2. approva il bilancio consuntivo di esercizio;
  3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sui ricorsi presentati dai soci esclusi per deliberazione del Consiglio Direttivo;
  6. delibera sulle mozioni di censura nei confronti del Consiglio Direttivo;
  7. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  8. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto in prima o seconda lettura;
  2. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  3. delibera sulle proposte di svincolo di fondi vincolati in prima o seconda lettura;
  4. può procedere alle elezioni suppletive nel caso siano decaduti il Presidente o componenti del Consiglio Direttivo;
  5. delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

XI. L’Assemblea può deliberare di estendere telematicamente, a tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali, la votazione su singoli punti all’ordine del giorno. In tal caso deve approvare modalità e tempi di scrutinio del risultato. Una volta chiusa la votazione, il risultato viene trascritto sul verbale dell’Assemblea ed ha la stessa validità di una decisione assembleare.

XII. Fatto salvi gravi motivi di carattere organizzativo, le votazioni assembleari estese telematicamente devono prevedere un periodo per l'espressione del voto non inferiore ai sette giorni.

Art.11 (Consiglio Direttivo)

I. L’Associazione è coordinata da un Consiglio Direttivo, composto da sei consiglieri scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, che ne è membro effettivo ed ha diritto di voto.

II. I consiglieri sono eletti con indicazione espressa del nominativo. Gli eletti restano in carica per due anni, e comunque fino all’elezione e proclamazione dei loro successori.

III. In caso del venir meno di un Consigliere si procede con l’elezione del suo sostituto nella prima Assemblea regolarmente costituita. Il sostituto eletto resta in carica fino allo scadere del mandato del Consigliere venuto meno.

IV. La carica di membro del Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di due mandati consecutivi. Una volta esauriti i due mandati consecutivi, è consentita una nuova candidatura solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

V. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Fatto salvi gravi motivi di carattere organizzativo, per prassi il Consiglio Direttivo non può riunirsi prima che siano passati almeno sette giorni dall’ultima riunione.

VI. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

VII. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

  1. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
  2. la preparazione del piano di attività dell’Associazione e del bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. la proposta delle quote associative annuali, da far approvare all’Assemblea ordinaria;
  4. la proposta di modifiche statutarie, da far approvare all’Assemblea straordinaria;
  5. l’emanazione e la modifica del regolamento per l’accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti;
  6. la proposta di svincolo di fondi associativi vincolati al perseguimento di uno scopo particolare, se tale scopo è stato raggiunto o se la sua realizzazione è divenuta impossibile;
  7. le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
  8. l’istituzione di commissioni e la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  9. le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
  10. le decisioni in materia di esclusione dei soci;
  11. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

VIII. Il Consiglio Direttivo tiene, custodito presso la sede ed a cura propria o di un suo delegato, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art.12 (Presidente)

I. Al Presidente dell’Associazione spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione.

II. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

III. Il Presidente, scelto tra i soci, è eletto con indicazione espressa del nominativo; resta in carica per due anni, e comunque fino all’elezione e proclamazione del suo successore.

IV. La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di due mandati consecutivi. Una volta esauriti i due mandati consecutivi, è consentita una nuova candidatura solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

V. In caso del venir meno del Presidente si procede con l’elezione del suo sostituto nella prima Assemblea regolarmente costituita. Il sostituto eletto resta in carica fino allo scadere del mandato del Presidente venuto meno.

Art.13 (Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

I. Il Consiglio Direttivo decade:

  1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
  2. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea;
  3. per approvazione di una mozione di censura da parte dell’Assemblea;
  4. per mancato raggiungimento della maggioranza favorevole tra i votanti di una modifica statutaria, se proposta dal Consiglio Direttivo, in prima o seconda lettura ai sensi dell’art.7 comma II e comma III.

II. In queste ipotesi il Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Consigliere più anziano oppure, in subordine, il socio più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

III. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, un Consigliere decade anche:

  1. per dimissioni;
  2. per esclusione dall’Associazione;
  3. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta;
  4. per tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

IV. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade anche:

  1. per dimissioni;
  2. per esclusione dall’Associazione;
  3. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Consigliere più anziano oppure, in subordine, il socio più anziano, o in ultima istanza il primo socio che si renda disponibile e sia iscritto all’Associazione da almeno dieci anni, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Art.14 (Organo di Controllo)

I. L’Organo di Controllo è composto da tre membri eletti tra i soci, mediante votazione contestuale a quella per l’approvazione del bilancio consuntivo.

II. I membri dell’Organo di Controllo sono eletti con indicazione espressa del nominativo. Gli eletti restano in carica per un anno, e comunque fino all’elezione e proclamazione dei loro successori. Risulta di diritto Presidente dell’Organo di Controllo il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti.

III. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti al numero di mandati.

IV. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono valide quando sono presenti almeno due membri.

V. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

VI. L’Organo di controllo predispone una relazione annuale che viene illustrata ai soci in occasione dell’Assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo. La relazione annuale dovrà contenere:

  1. un giudizio sulla conformità del bilancio consuntivo alle norme ed al bilancio preventivo;
  2. un riassunto della attività di vigilanza e dei controlli effettuati;
  3. la presentazione di eventuali modifiche o non conformità riscontrate.

La relazione annuale viene condivisa con il Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell’Assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo.


Sezione terza. Norme Generali

Art.15 (Elezioni)

I. L’elezione del Presidente dell’Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo vengono effettuate, per prassi, durante l’Assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo. Fatto salvi gravi motivi di carattere organizzativo, l’Assemblea delibera di estendere tale votazione telematicamente a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali, approvando modalità e tempi di scrutinio del risultato e nominando un’apposita commissione elettorale tra i soci.

II. La commissione elettorale deve essere composta da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e di cui uno nominato Presidente della commissione. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. La commissione effettua lo scrutinio dei voti, dichiara i risultati provvisori e proclama il risultato, nonché decide sui ricorsi avversi ai risultati elettorali, nel rispetto delle modalità e dei tempi approvati dall’Assemblea. Per le votazioni riguardanti le elezioni degli Organi associativi, è fatto divieto ai membri della commissione di candidarsi o di tenere comportamenti di parzialità.

III. In caso di parità di voti tra candidati, si ricorre al metodo del sorteggio.

IV. Per prassi, le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo sono fatte in modo da rinnovare annualmente solamente i tre membri in scadenza naturale. Vengono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze nominative.

V. Qualora si dovesse procedere all’elezione suppletiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, si procede a dare ai soci elettori una o due schede, anche in forma telematica, in funzione delle scadenze naturali dei membri da sostituire, suddividendo candidati e risultati per scadenza naturale del mandato.

VI. Il limite di mandato relativo alle due elezioni consecutive si applica anche sommando le elezioni consecutive a membro del Consiglio Direttivo e Presidente dell’Associazione.

VII. Le cariche di Presidente dell’Associazione, membro del Consiglio Direttivo e membro dell’Organo di Controllo sono tra di loro incompatibili. Il socio eletto ad una o più cariche incompatibili procede, entro 30 giorni, a rinunciare a tutte le cariche tranne una, a sua scelta.

Art.16 (Notifica ai soci ed accesso agli atti)

I. Le convocazioni per le assemblee, le comunicazioni e le notifiche di atti ai soci avverranno tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dal socio stesso in sede di adesione o successivamente comunicato all’Associazione. In caso di mancata comunicazione o di variazione dell'indirizzo email, l’Associazione si intende liberata dall'obbligo di notifica, fermo restando che le comunicazioni saranno comunque pubblicate sul sito internet dell’Associazione ovvero, in subordine, rese note con affissione presso la sede associativa.

II. Tutti i soci hanno sempre il diritto di visionare l'Atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti, i verbali dell'Assemblea dei soci e il bilancio annuale.

III. Tutti i soci hanno diritto, dietro motivata richiesta scritta e sulla quale decide il Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Organismo di Controllo, di visionare i verbali del Consiglio Direttivo e degli altri Organi associativi, ed il Libro dei soci. A tutela dei diritti di privacy dei soci e di terzi, è data possibilità al Consiglio Direttivo di divulgare tali documenti in forma di estratto o di riassunto generale. In ogni caso il socio non potrà trattenere tali documenti o farne copia, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione vigente.

IV. L’Assemblea dei soci può sempre fare richiesta di visionare tutti gli atti ed i verbali degli Organi dell’Associazione, fatti salvi i diritti alla privacy dei soci e di terzi e nel rispetto della legislazione vigente.

Art.17 (Esercizio sociale e Bilancio)

I. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

II. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. Il bilancio consuntivo, prima della sua presentazione in Assemblea, viene condiviso con i membri dell’Organo di Controllo al fine di integrare valutazioni, osservazioni e raccomandazioni nella loro relazione annuale.

III. Il bilancio di esercizio potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 euro. In caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

IV. Il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo possono rivalersi sul patrimonio della stessa per pagamenti risarcitori, multe e sanzioni legate a infrazioni commesse durante lo svolgimento delle attività associative, purché derivino dall'attività dell'Associazione e non siano frutto di negligenza o dolo.

Art.18 (Clausola compromissoria)

I. La decisione su qualsiasi controversia relativa all’Associazione che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.19 (Norme applicabili)

I. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

II. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino all'Assemblea ordinaria che delibera sul bilancio consuntivo d'esercizio, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. In tale occasione verranno indette le elezioni per tre membri del Consiglio Direttivo con scadenza del mandato a un anno, tre membri del Consiglio Direttivo con scadenza del mandato a due anni, tre membri dell’Organo di Controllo con scadenza del mandato a un anno ed il Presidente dell’Associazione, con scadenza del mandato a due anni.

III. Ai fini del comma precedente, i membri in carica del Collegio dei revisori diventano membri dell'Organo di controllo.

IV. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.


Approvato il 30 Novembre 2025